Con l’approvazione del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 entrano in vigore nuove proroghe dei documenti di guida.
Per le patenti ancora da conseguire sono in vigore le seguenti proroghe:
> esame di teoria – chi ha presentato la domanda di conseguimento patente nel 2020 può svolgere la prova di teoria entro il 31 dicembre 2021, mentre chi l’ha presentata dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) può svolgere la prova entro un anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda
> fogli rosa – i documenti in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sono prorogati fino 31 marzo 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 dicembre 2021, sempre che non siano già stati rinnovati nella validità.
Per i dettagli: Circolare 27 luglio 2021 prot.24231
Per le patenti scadute e da rinnovare queste le nuove scadenze:
> per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza:
– tra 31 gennaio 2020 e 31 maggio 2021 sono valide fino al 31 marzo 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 dicembre 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria)
– tra 1 giugno 2021 e 30 giugno 2021 sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale
– tra 1 luglio 2021 e 31 dicembre 2021 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sono valide fino al 31 marzo 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 dicembre 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria).
> Per circolare negli altri Paesi dell’Unione Europea le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza
– tra 1 febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale
– tra 1 giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1 luglio 2021
– tra 1 settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale
Queste proroghe non si applicano alla patente di guida quale documento di riconoscimento.
Per dettagli e per conoscere le proroghe per gli altri documenti di guida (es. CQC): Circolare 27 luglio 2021 prot.24231.
Per la revisione dei veicoli sono attualmente in vigore le seguenti scadenze:
i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 – articolo 5).
Per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili.
er la descrizione completa delle diverse categorie dei veicoli: articolo 47 del Codice della Strada
Foto dal web
Fonte articolo Comune di Lecco